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R.D. 27/07/1934 n. 1265Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può es- sere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. Art. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per pre- venire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Art. 218. I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro della sanità. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento. Art. 219. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia. In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto. Art. 221. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità. Art. 222. Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche ordinarne lo sgombero. Art. 223. Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Art. 224. I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente. Art. 225. Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate. Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai. L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse. Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata. Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro della sanità. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 226. Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000. Art. 227. È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione. Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Art. 228. I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri en- ti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità. Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente. Art. 229. I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al pare- re del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. Art. 230. Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti. Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni. Art. 231. Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Contro il provvedimento del sindaco, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è definitiva. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000. Art. 232. La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. spetta anche all'ente provinciale per il turismo. Il podestà, anche su proposta dell'ente provinciale per il turismo, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo. Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica. |
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